Azione revocatoria e sequestro conservativo per un recupero coattivo

Sono sempre più le aziende che hanno bisogno di ricorrere al recupero coattivo di un credito inevaso, dopo che il Tribunale ha appurato che il debitore non ha pagato quanto doveva.

 

Le fasi del recupero coattivo del debito

Tutto inizia con il ricorso per ingiunzione, regolato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile (CPC). Si può agire dopo quaranta giorni a partire dal momento che viene notificato da parte di un ufficiale giudiziario al debitore, sempre che questi non opponga resistenza.

Il decreto è immediatamente esecutivo, quindi anche prima della scadenza dei quaranta giorni; ma questo solo se la prova del credito è un documento come una cambiale, un assegno bancario, un assegno circolare, un certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato; oppure nel caso in cui esista “pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere”.

L’ordine di pagamento in questo contesto prende il nome di atto di precetto; esso deve necessariamente venire prima dell’inizio dell’esecuzione forzata deliberata dal tribunale.

Tuttavia, l’articolo 482 CPC afferma che il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo di ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

Il titolo esecutivo deve essere redatto prima dell’atto di precetto, benché spesso, vengono poi notificati contemporaneamente.
La notifica del titolo esecutivo basterebbe ad informare il debitore che il creditore vuole far fare un’esecuzione forzata al fine di ottenere il recupero coattivo del credito. Ma l’obbligo di pagamento da parte del debitore scatta soltanto nel momento in cui l’ufficiale giudiziario gli consegna l’atto di precetto.

 

Che cosa deve contenere un atto di precetto

Un atto di precetto deve contenere obbligatoriamente le parti interessate, il titolo esecutivo e la data in cui è stato notificato il titolo esecutivo, soprattutto se sono stati consegnati in due momenti distinti. Inoltre, se il titolo esecutivo è una scrittura privata autenticata, l’atto di precetto deve contenere la sua trascrizione integrale.

Se manca tutto questo, l’atto di precetto diventa un documento nullo. Spetta all’ufficiale giudiziario verificare che il testo originale e la trascrizione combacino. Inoltre, l’atto di precetto deve essere sottoscritto personalmente dal creditore o dal suo legale.

L’articolo 480 CPC stabilisce anche che “Il precetto deve altre sì contenere l’avvertimento che il debitore può porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.

Appurato che è tutto in regola e che la notifica sia andata a buon fine, occorre intraprendere il recupero forzato entro i 90 giorni successivi. Trascorso tale termine, l’atto di precetto non è più valido.

 

Azione revocatoria e sequestro cautelare

Potrebbe succedere che il debitore, pur di non pagare, inizi a vendere i propri beni. Quindi, su che cosa si rivarrebbe il creditore? Che cosa gli potrebbe far pignorare?

Il creditore ha la facoltà di usufruire dell’azione revocatoria, un atto che rende nulli gli atti di alienazione compiuti dal suo debitore (vendite, donazioni eccetera). Facendo così, può agire sui beni del debitore anche se questi non ce li ha più, in quanto è come se fossero ancora suoi.

Attenzione: gli atti di alienazione dell’azione revocatoria non vengono annullati, ma vengono dichiarati inefficaci; questo però solo per quanto riguarda il rapporto con il creditore, mentre per chi ha comprato i beni sono validi.

 

C’è, infine, il sequestro cautelare, cui si ricorre spesso; è infatti più caratteristico e di più largo impiego nella prassi giudiziaria. È regolamentato dagli articoli 670 CPC e seguenti.

Ne esistono quattro tipi:

A) sequestro in funzione della fruttuosità dell’eventuale esecuzione diretta o sequestro giudiziario di beni;

B) sequestro in funzione della cognizione o sequestro giudiziario di prove;

C) sequestro in funzione della fruttuosità dell’eventuale esecuzione per espropriazione;

D) sequestro conservativo o sequestro liberatorio.

Sono tutti e quattro di carattere conservativo, cioè mirano a far sì che il patrimonio del debitore rimanga inalterato.

Prima di arrivare al recupero coattivo, si tenta la via stragiudiziale, come abbiamo già visto. Via stragiudiziale che può consistere nella lettera formale del legale, che è solamente un preludio al ricorso in Tribunale; oppure può consistere in un lavoro più lungo e accurato, finalizzato a recuperare il credito senza perdere il cliente, che è quello che facciamo noi.

Se siete una piccola/media azienda, contattateci per saperne di più sul nostro modo di lavorare, anche per quanto riguarda il recupero coattivo, l’azione revocatoria e il sequestro cautelare.

 

Fonti
https://www.gruppomazzini.it/consulting/cos-e-recupero-coattivo-del-credito/#:~:text=A%20che%20cosa%20ci%20riferiamo,pagamento%20da%20parte%20del%20debitore.

https://www.studiocataldi.it/articoli/33069-atto-di-precetto-su-decreto-ingiuntivo.asp

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/il-precetto.asp

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-terzo/titolo-i/art482.html

https://www.dirittoprivatoinrete.it/azione_revocatoria.htm

Il sequestro conservativo ex art 671 c.p.c.