Istanza di fallimento

Istanza di fallimento e recupero forzoso del credito

La legge fallimentare stabilisce i casi e le modalità del recupero forzoso e dice quali sono i soggetti autorizzati a richiedere l’istanza di fallimento.

 

Condizioni e modalità dell’istanza di fallimento

L’istanza ha validità solo se ci sono i requisiti del fallimento. Uno di questi è che il soggetto verso cui si procede non deve essere un artigiano, un imprenditore agricolo o un piccolo imprenditore. Non deve essere nemmeno un ente pubblico. Rimangono gli imprenditori commerciali.

Poi, occorre definire il fallimento. Il fallimento ha luogo solo se l’imprenditore è insolvente e l’insolvenza è l’incapacità di far fronte ai propri debiti e di pagare con regolarità spese di gestione dell’impresa. Pertanto, il mancato pagamento di alcune fatture o di alcune rate non implica necessariamente l’insolvenza e non giustifica la richiesta d’istanza di fallimento. Anche se, secondo la giurisprudenza, un solo mancato pagamento, se è particolarmente significativo, potrebbe essere sufficiente.

Infine, il debito deve essere di almeno trentamila euro. Quindi, se un creditore deve avere meno di quella cifra, gli conviene trovare altri creditori e fare una class action.

Un segnale d’allarme può essere l’emissione di assegni scoperti.

La procedura fallimentare prevede tempi molto lunghi. Inoltre, c’è sempre il rischio che i soldi ed i beni del debitore non bastino per tutti i creditori.

L’istanza deve essere depositata presso la cancelleria del tribunale, sezione fallimentare.
Se il debitore si è cancellato dal registro delle imprese, si ha tempo un anno per presentarla.

 

Le conseguenze della sentenza: il recupero forzoso

Dopo la sentenza di fallimento (che deve essere notificata al debitore e comunicata al pm, al curatore e ai creditori che hanno presentato istanza,  entro il giorno successivo al deposito in cancelleria) inizia la procedura fallimentare, che può essere impugnata, ma non per forza dal debitore. In cancelleria vengono lasciati le scritture contabili e l’elenco dei creditori.
Tra le conseguenze della sentenza di fallimento, c’è la possibilità di effettuare il recupero forzoso, di cui abbiamo già parlato e che può avere luogo solo dopo un decreto ingiuntivo.

 

Soggetti interessati (tra cui noi)

Di solito, la richiesta la fanno i creditori tramite un atto in tribunale, e affiancati obbligatoriamente da un legale.

Anche il debitore ha la possibilità (non l’obbligo) di presentare l’istanza di fallimento e può farlo senza doversi avvalere per forza di un avvocato (per non dover aggiungere al debito la parcella).

Un’altra figura autorizzata a richiedere l’istanza di fallimento è il pubblico ministero, ma può farlo solo se richiesto da un giudice o in casi particolari, ad esempio se il debitore fugge all’estero.

Pure un curatore fallimentare ha questa facoltà, ma solo verso uno o più soci sconosciuti o verso soci di fatto del soggetto insolvente.
Se siete un’azienda medio-piccola e volete una società che vi segua in un recupero forzoso del credito, rivolgetevi a noi.

Fonti

Istanza di fallimento


https://www.avvocatoaccanto.com/recupero-crediti/decreto-ingiuntivo